Sez. T, Ordinanza n. 11000 del 27/04/2025 (Rv. 674965-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Concessionario di area demaniale - Disciplina successiva alla modifica di cui all'art. 18, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Imposta - Applicabilità - Verifica della natura reale od obbligatoria del diritto di costruire - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI
In tema di ICI, l'art. 18, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nel modificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che "nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario", ha reso quest'ultimo, a partire dall'annualità di applicazione della nuova disciplina (2001), obbligato non solo sostanziale, cioè in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva del diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, ovvero solo obbligatori, con l'opposta conseguenza della non tassabilità.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 10/12/2000 num. 388 art. 18 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)