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Sez. 1, Sentenza n. 33 del 07/01/2008 (Rv. 601561 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE | Impugnazione parziale - Acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601561-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE

Nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., alle parti della sentenza non impugnate, si verifica quando si desuma dall'atto in modo inequivoco la volontà dell'appellante di sottoporre solo in parte la decisione all'appello (elemento soggettivo) e le diverse parti siano del tutto autonome l'una dall'altra (elemento oggettivo) e non anche quando la parte impugnata sia sviluppo logico della parte non impugnata, per cui in realtà l'impugnazione della argomentazione, pur distinta, della prima si ponga in nesso conseguenziale con l'altra. (Nella specie, accolta dal giudice di merito una domanda "ex" art. 2932 cod. civ. previa reiezione dell'eccezione di improponibilità della stessa e impugnata la statuizione relativa alla proponibilità, la S.C. ha escluso il giudicato sul capo di accoglimento data l'interdipendenza tra le due affermazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)