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Sez. L, Sentenza n. 2062 del 13/02/2001 (Rv. 543822 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE | Impugnazione parziale - Acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543822-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE

Nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate si verifica solo quando le diverse parti siano del tutto autonome l'una dall'altra e non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l'altra e trovi in essa il suo presupposto. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale, che aveva confermato la sentenza pretorile di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della malattia contratta da un conduttore della FFSS SpA anche con riferimento alla categoria della infermità, nonostante il consulente tecnico, in appello, avesse ravvisato una infermità meno grave di quella riscontrata in primo grado, avendo ritenuto estranea al "thema decidendum", per difetto di specifica impugnazione, la valutazione della gravità della malattia, senza considerare che la SpA FF.SS aveva negato in radice la causa di servizio, e che in tale negazione era compreso anche il grado di incidenza della infermità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)