Sez. U, Sentenza n. 12405 del 21/11/1992 (Rv. 479646 - 01)
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Procedimento in genere | Sottoscrizione del ricorso da parte di avvocato munito di procura speciale - Necessità - Procura conferita per la difesa nel giudizio di merito - Inefficacia - Successiva sanatoria o regolarizzazione - Inammissibilità.
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Procedimento in genere
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da avvocato (iscritto nell'apposito albo) munito di procura speciale, cioè conferitagli (prima del ricorso medesimo) con specifico riferimento alla fase processuale da instaurare innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)