diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 10722 del 22/07/2002 (Rv. 556087 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Principio di specialità della procura - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556087-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da avvocato (iscritto nell'apposito albo) munito di procura speciale, cioè conferitagli prima del ricorso medesimo con specifico riferimento alla fase processuale da instaurare innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito, ancorché contenente un riferimento espresso anche a quello di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)