Sez. 1, Sentenza n. 4983 del 14/10/1985 (Rv. 442345 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O DI MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O DI MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
Al fine dell'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, l'art. 274 (nuovo testo) cod. civ., nel richiedere il concorso di "specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata", non altera il carattere sommario e meramente delibativo della relativa indagine, e non rende quindi necessaria l'acquisizione di elementi forniti di decisivo o comunque elevato grado di efficacia probatoria, restando sufficiente la ricorrenza di un "fumus boni iuris", di un verosimile fondamento della domanda, in termini di probabilità, non di certezza. Tale verosimile fondamento della domanda è evidenziabile non soltanto da elementi probatori che riguardino direttamente congiunzioni carnali, cioè il rapporto generativo, dato che, anche nel successivo giudizio di merito, la prova della paternità può essere fornita con ogni mezzo, e che, quindi, pure al fine indicato, sono utilizzabili elementi indiretti e presuntivi circa detto rapporto generativo, quali quelli ricavabili dal "tractatus" di figlio. (V 172/82, mass n 417853; (V 1626/81, mass n 412298).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)