Sez. 1, Sentenza n. 1626 del 19/03/1981 (Rv. 412298 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI FORNITI DI DECISIVO O ELEVATO GRADO DI EFFICACIA PROBATORIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRESUNZIONI IDONEE A FAR APPARIRE L'AZIONE VEROSIMILMENTE NON PRIVA DI FONDAMENTO - SUFFICIENZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI FORNITI DI DECISIVO O ELEVATO GRADO DI EFFICACIA PROBATORIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRESUNZIONI IDONEE A FAR APPARIRE L'AZIONE VEROSIMILMENTE NON PRIVA DI FONDAMENTO - SUFFICIENZA.*
La sostituzione nel primo comma dell'art 274 cod civ - a seguito della riforma del diritto di famiglia - dell'espressione 'specifiche circostanzè alla parola 'indizì, ai fini dell'ammissibilita dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternita, non ha modificato sostanzialmente la natura sommaria della cognizione preliminare prevista dalla norma stessa, in quanto la valutazione circa l'esistenza di dette specifiche circostanze, sufficienti a rendere ammissibile l'Azione de qua, deve mantenersi sul piano della probabilita e non su quello della certezza, ne e necessaria l'acquisizione processuale di elementi forniti di decisivo o comunque di elevato grado di efficacia probatoria. Infatti, l'indagine preliminare e sommaria e diretta soltanto ad accertare un fumus boni iuris in rapporto con le indicazioni del ricorrente sui mezzi di prova, dei quali intende avvalersi nel successivo giudizio di piena cognizione e con le desumibili presunzioni idonee a fare apparire l'Azione non priva di fondamento. (Conf 5949/79, mass n 402623; (Conf 3752/78, mass n 393279).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)