Sez. 2, Sentenza n. 2514 del 08/10/1973 (Rv. 365961 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL CORTILE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL CORTILE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La presunzione di comunione del cortile di un edificio in comproprieta, qualora il contrario non risulti dal titolo, presuppone che l'area adiacente all'edificio condominiale o situata fra le parti di esso sia strutturalmente e funzionalmente destinata a dare accesso, aria e luce agli appartamenti. Spetta al giudice del merito stabilire, tenendo conto della situazione e dei luoghi e svolgendo la necessaria indagine sugli Atti di acquisto, se tale rapporto strutturale e funzionale tra l'edificio condominiale e l'area sussista o meno: la relativa valutazione costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita quando sia immune da vizi logici o di diritto. (V 2632/70, mass n 349038; 2290/66, mass n 324458).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)