Sez. 2, Sentenza n. 2290 del 29/08/1966 (Rv. 324458 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - AREA ADIACENTE ALLO EDIFICIO IN CONDOMINIO O SITUATA FRA LE PARTI DI ESSO - CHIOSTRINA - APPARTENENZA AL CONDOMINIO O AL PROPRIETARIO DELLO APPARTAMENTO CONTIGUO - CRITERI DI VALUTAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - AREA ADIACENTE ALLO EDIFICIO IN CONDOMINIO O SITUATA FRA LE PARTI DI ESSO - CHIOSTRINA - APPARTENENZA AL CONDOMINIO O AL PROPRIETARIO DELLO APPARTAMENTO CONTIGUO - CRITERI DI VALUTAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Per stabilire in concreto se una determinata area adiacente all'edificio in condominio, o situata fra le parti di esso, sia comune o appartenga esclusivamente all'appartamento che ad esso ha accesso o e situato allo stesso livello, e necessaria una valutazione dello stato effettivo dei luoghi e dei rapporti strutturali e funzionali intercorrenti tra l'edificio condominiale e lo spazio in questione. Tale valutazione si traduce in un apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione, quando sia stato congruamente motivato. (nella specie, e stato ritenuto che una chiostrina, situata poco al di sotto del livello di un appartamento, sito al piano terreno, dovesse considerarsi bene comune per le sue caratteristiche e per la sua destinazione ed utilizzazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)