Sez. 6, Sentenza n. 1393 del 13/11/1970 Ud. (dep. 04/02/1971) Rv. 116551 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
La speciale tenuita del danno, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen, deve essere valutata oggettivamente in relazione al valore della cosa rapportato al livello economico medio della comunita nazionalè il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo costituisce criterio sussidiario, che puo, al piu, esercitare influenza negativa, nel senso che, pur essendo il danno di speciale tenuita oggettiva, puo aver provocato un danno notevole all'offeso, attese le condizioni economiche particolarmente disagiate dello stesso. Una volta esclusa obiettivamente la speciale tenuita del danno, e precluso ogni adito alla valutazione relativa in rapporto alla potenzialita economica dell'offeso. In particolare, quando soggetto passivo del reato sia lo stato o altro ente pubblico, piu che la consistenza dell'entita patrimoniale genericamente considerata, devono essere tenuti presenti i molti oneri che gravano su tali enti ed il fatto che trattasi di patrimoni senza fini speculativi. (V 113751, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)