diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 16345 del 20/11/2002 (Rv. 558616 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deduzione di censure o di questioni nuove non rilevabili di ufficio, o specificazione, integrazione o ampliamento dei motivi originari del ricorso - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558616-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

Nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione ovvero a confutare le tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né venire sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può venir specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)