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Sez. 1, Sentenza n. 11096 del 11/06/2004 (Rv. 573565 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione illegittima - Sentenza di merito - Qualificazione come occupazione appropriativa - Ricorso per cassazione - Memoria illustrativa - Specificazione del fatto costitutivo della pretesa come usurpativo - Nuova censura alla qualificazione appropriativa - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573565-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

La diversità delle fattispecie dell'occupazione appropriativa e dell'occupazione usurpativa, comporta che l'omessa doglianza delle parti sulla qualificazione appropriativa dell'occupazione determina l'irretrattabilità della questione per il formarsi del giudicato interno sul punto, e che il ricorso per cassazione, formulato sulla contrarietà dell'istituto dell'occupazione appropriativa, configurata dal giudice di merito, alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non può essere specificato con la memoria illustrativa per l'udienza, nel senso di interpretare la fattispecie come occupazione usurpativa e censurare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha liquidato il risarcimento integrale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)