Sez. 3 - , Ordinanza n. 6843 del 20/03/2018 (Rv. 648300 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ | Art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Verbale della Commissione medico ospedaliera - Conclusioni favorevoli al riconoscimento dell'indennizzo - Efficacia probatoria nel giudizio risarcitorio - Elemento presuntivo sulla sussistenza del nesso causale - Configurabilità - Onere del giudice di motivare in senso contrario - Sussistenza.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ
Il verbale, con esito favorevole, della commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 - istituita ai fini dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, costituisce, nel giudizio risarcitorio, un elemento presuntivo sulla sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni e la patologia sicché il giudice che intenda disattenderlo ha l'obbligo di indicare nella motivazione le ragioni di tale scelta.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)