Sez. U, Sentenza n. 9431 del 25/09/1997 (Rv. 508254 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Potere di autoregolamentazione degli ordini provinciali - Limiti - Rispetto dei diritti garantiti al professionista dall'ordinamento - Necessità - Diritto del professionista di concordare un compenso professionale ridotto rispetto ai minimi, a norma dell'art. 12 bis del decreto - legge n. 65 del 1989 - Delibera dell'ordine provinciale vietante tale accordo - Illegittimità - Infrazione disciplinare per inosservanza della delibera - Configurabilità - Esclusione.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
Il potere di autoregolamentazione attribuito agli ordini provinciali degli ingegneri dall'articolo 42 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 deve essere esercitato, a pena di invalidità dei provvedimenti attuativi, nei limiti dell'ordinamento, sicché devono considerarsi "contra legem" (e non possono costituire per il professionista fonte di obblighi disciplinarmente sanzionati) delibere che neghino o pregiudichino i diritti attribuiti dallo stesso ordinamento agli ingegneri, quale il diritto, riconosciuto dall'art. 12 - bis dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 (introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1989 n. 155) di concordare per le prestazioni da essi rese allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, una riduzione di minimi tariffari, purché limitata entro il venti per cento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 42, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 43, Decreto Legge 02/03/1989 num. 65 art. 12 bis, Legge 26/04/1989 num. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)