Sez. 1, Sentenza n. 18223 del 11/08/2009 (Rv. 609457 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Tariffe professionali per ingegneri ed architetti - Divieto di riduzione dei minimi di tariffa ex art. 2, comma 12 bis, del d.l. n. 65 del 1989, conv. in legge n. 155 del 1989 - Derogabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
In materia di compensi per prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, l'art. 4, comma 12-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 65 (introdotto dalla legge di conversione n. 155 del 1989), il quale prevede, per le prestazioni rese allo Stato o ad altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche il cui onere è a carico dello Stato, la possibilità di concordare una riduzione dei minimi tariffari non superiore al venti per cento, non comporta, in mancanza di una esplicita previsione in tal senso, la nullità del patto derogatorio degli anzidetti minimi tariffari, e tantomeno l'obbligo dell'Amministrazione committente di liquidare al professionista il maggiore compenso richiesto in base alle proprie parcelle, sulla scorta del pareri di congruità emessi dall'Ordine professionale. Ed infatti, in linea con l'evoluzione normativa, interna e comunitaria, in materia di compensi professionali, deve ritenersi che la previsione di minimi tariffari non si traduca in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, atteso che essa risponde all'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali, e non a quello generale dell'intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni comunque ad esso contrarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 65 art. 4 com. 12 n. 2 CORTE COST., Legge 02/03/1989 num. 65 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)