Sez. 3, Sentenza n. 1192 del 14/04/1972 (Rv. 357660 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DAVANTI AL PRETORE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE - RIMESSIONE DELL'INTERA CAUSA AL TRIBUNALE - RICHIESTA DEL TRIBUNALE DI REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DAVANTI AL PRETORE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE - RIMESSIONE DELL'INTERA CAUSA AL TRIBUNALE - RICHIESTA DEL TRIBUNALE DI REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
Ricorre il presupposto perche, ai sensi dell'art 45 cod proc civ, il tribunale al quale la causa sia stata rimessa, possa richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza, nell'ipotesi in cui il pretore, ritenuta proposta, in Sede di opposizione al decreto ingiuntivo da lui emesso, una domanda riconvenzionale che eccede i limiti della sua Competenza, rimetta con ordinanza tutta la causa dinanzi al tribunale, poiche con tale provvedimento il pretore implicitamente nega la propria Competenza funzionale in ordine all'opposizione all'ingiunzione. (Conf 1841'70, mass n 347827).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)