Sez. 2, Sentenza n. 261 del 26/01/1973 (Rv. 362110 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE - PRONUNZIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - IMPLICITA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA FUNZIONALE - INCOMPETENZA PER FUNZIONE RILEVATA DAL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE - PRONUNZIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - IMPLICITA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA FUNZIONALE - INCOMPETENZA PER FUNZIONE RILEVATA DAL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
Il provvedimento con cui il pretore, adito in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo da lui emesso, a seguito di domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, dichiari la propria incompetenza per valore e rimetta tutta la causa al giudice superiore, contiene, oltre all'esplicita declaratoria di incompetenza per valore, anche quella, necessariamente implicita, di incompetenza per materia rispetto alla causa di opposizione al decreto, con la conseguenza che, qualora il tribunale davanti al quale sia stato riassunto il giudizio, rilevi la sussistenza della Competenza per funzione del primo giudice a conoscere dell'opposizione, dal medesimo implicitamente negata, sorge il conflitto negativo di Competenza per ragione di materia che, a norma dell'art 45 cod proc civ legittima pienamente la richiesta di ufficio, da parte del tribunale, del regolamento della Competenza. (Conf 1192/72, mass n 357660; 1807/71, mass n 352321; (Conf 920/71, mass n 350828; 701/71, mass n 350482; (Conf 2383/69, mass n 341840; 3675/69, mass n 343915) (contra 2744/68, mass n 335341; 1370/67, mass n 327974; 1751/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)