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Sez. 6, Sentenza n. 3575 del 25/01/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201100 - 01

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale | Natura giuridica - Reato di pericolo - Conoscenza dei fatti da parte dell'autorità investigativa - Favoreggiamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201100-01

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale

Il favoreggiamento personale è reato di pericolo il quale, istantaneo nella ordinarietà dei casi, si consuma nel momento in cui l'autore pone in essere una condotta, attiva od omissiva, favoreggiatrice, idonea ad ostacolare o ad intralciare le indagini e le ricerche dell'autorità, così da richiedere, da parte di quest'ultima, un maggior impegno investigativo. Tale idoneità deve essere apprezzata sotto il profilo oggettivo, considerando la condotta in sè e con riferimento alla sua intrinseca attitudine a deviare le indagini degli inquirenti, di guisa che il reato si consuma anche quando, per l'abilità di costoro, ovvero per circostanze estrinseche, tale deviazione non si sia in effetti verificata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)