Sez. 6, Sentenza n. 3523 del 07/11/2011 Cc. (dep. 27/01/2012) Rv. 251649 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Elemento oggettivo - Dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito - Necessità - Esclusione - Idoneità della condotta a turbare la funzione giudiziaria - Sufficienza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
Ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia. (Fattispecie relativa alla rivelazione di un segreto d'ufficio, in cui è stato ritenuto il concorso con il reato di cui all'art. 326 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326, Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)