Sez. 3, Sentenza n. 867 del 28/03/1974 (Rv. 368760 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE CHE HA EMESSO L'INGIUNZIONE - DEROGABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE ECCEDENTE I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DEI DUE GIUDIZI - NECESSITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE CHE HA EMESSO L'INGIUNZIONE - DEROGABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE ECCEDENTE I LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DEI DUE GIUDIZI - NECESSITA.*
La Competenza a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo appartiene funzionalmente ed inderogabilmente al giudice che lo ha emesso, senza che possano avere rilievo ragioni di connessione o di continenza. Ne consegue che, ove innanzi al giudice adito per l'opposizione venga proposta domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua Competenza per valore, le due cause devono essere separate a norma dell'art 36 cod proc civ e mentre la causa di opposizione deve essere da lui trattenuta, quella concernente l'istanza riconvenzionale deve essere rimessa al giudice competente per valore e territorio. (V 2071'73, mass n 365232).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)