Sez. 3, Sentenza n. 2071 del 16/07/1973 (Rv. 365232 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SULL'OPPOSIZIONE - FACOLTATIVITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SULL'OPPOSIZIONE - FACOLTATIVITA.*
L'art 645 cod proc civ, nel prescrivere che l'opposizione al decreto ingiuntivo deve proporsi davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha istituito una Competenza funzionale ed inderogabile, che non puo, pertanto, subire spostamenti per ragioni di continenza o di connessione con cause preesistenti all'emanazione del decreto o a questa successive, per essere insorte nel corso del giudizio di opposizione. In quest'ultima ipotesi, la causa di opposizione al decreto ingiuntivo e l'altra rimangono separate, salvo al giudice dell'opposizione l'Esercizio della facolta di disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art 295 cod proc civ, ove ne ricorrano i presupposti, fino alla definizione della causa pendente davanti all'altro giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)