Sez. 4 - , Sentenza n. 8132 del 31/01/2019 Ud. (dep. 25/02/2019) Rv. 275216 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Ricorso inammissibile sulla responsabilità dell'imputato - Riqualificazione di motivo di ricorso in istanza di correzione di errore materiale - Decorso del termine di prescrizione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO
In tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità originaria dei motivi di ricorso relativi alla responsabilità dell'imputato impedisce l'operare della prescrizione anche quando un motivo di ricorso venga riqualificato come istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata. (Nella fattispecie l'errore materiale era relativo alla statuizione di condanna dell'imputato alla refusione delle spese processuali nei confronti della parte civile, costituitasi nei confronti di diverso imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)