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Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000) Rv. 217266 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Ricorso per cassazione - Inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi - Rilevabilità delle cause di non punibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217266-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI

L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)