Sez. T, Ordinanza n. 33358 del 20/12/2025 (Rv. 677413-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Atto d’intimazione - Tardivo pagamento di una rata dell’obbligazione tributaria - Ambito del giudizio - Ulteriori e distinte violazioni - Esclusione - Fondamento
In presenza di un atto d'intimazione fondato sul tardivo pagamento di una rata dell'obbligazione tributaria, l'ambito del giudizio di impugnazione non può estendersi ad ulteriori e distinte violazioni (nella specie, omesso pagamento della somma dovuta a titolo di ravvedimento e/o di altre rate diverse da quella contestata), dovendo tenersi conto della fondamentale funzione di garanzia che, sul piano del diritto di difesa del contribuente, la motivazione dell'atto impositivo assolve nell'ambito dell'ordinamento tributario.
Costituzione art. 24, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)