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Sez. L, Sentenza n. 819 del 23/02/1977 (Rv. 384422 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITA AGRICOLA PER CONNESSIONE EX ART 2135 COD CIV - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384422-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITA AGRICOLA PER CONNESSIONE EX ART 2135 COD CIV - NOZIONE.*

A norma degli artt 2135 cod civ e 206 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, in tanto un'attivita puo essere definita agricola per connessione alle altre specificamente elencate nel primo comma del citato articolo 2135 cod civ, in quanto, oltre ad essere diversa da queste ultime, si ponga, rispetto alle medesime, in un rapporto di strumentalita e di accessorieta, il quale se non deve risolversi, di necessita, nella trasformazione e nell'alienazione dei prodotti dell'impresa agricola, deve comunque, consistere nel perfezionamento della redditivita del fondo, mediante lo sfruttamento dell'intero ciclo produttivo, contenuto nell'Esercizio normale dell'agricoltura, secondo la pratica del mondo agricolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)