Sez. L, Sentenza n. 5111 del 04/09/1980 (Rv. 408973 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ATTIVITA AGRICOLA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ATTIVITA AGRICOLA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Anche alla stregua dell'art 2135, primo comma, cod civ, l'allevamento del bestiame configura attivita agricola, quando sia caratterizzato da un rapporto di necessaria inerenza funzionale alla coltivazione del fondo rustico, sicche ai fini della Determinazione delle contribuzioni previdenziali, l'acquisto del bestiame (da carne o da macello, da lavoro e da latte o da lana) e l'ingrasso del medesimo per la successiva rivendita puo dar luogo ad un'attivita di tipo agricolo, quando il bestiame stesso sia ricoverato nell'azienda agraria del compratore ed ivi mantenuto a pascolo o a stalla con i prodotti del fondo, anche se integrati con altri mangimi, e, quindi, allevato (pur se manchi la fase della riproduzione) nel quadro di un'attivita legata al fondo, con il correlativo rischio tipico dell'agricoltura. (V 3535/78, mass n 393030; (V 2675/78, mass n 392055; (V 819/77, mass n 384422; (V 104/76, mass n 378734; (V 1982/70, mass n 348042; (V 1245/66, mass n 322501).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)