Sez. 2, Sentenza n. 2367 del 11/11/1970 (Rv. 348582 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - PRETERIZIONE DI EREDI - LEGITTIMARIO PRETERMESSO - ESCLUSIONE DALLA COMUNIONE EREDITARIA - DOMANDA DI DIVISIONE - PREVENTIVA AZIONE DI RIDUZIONE - NECESSITA - PROPOSIZIONE CUMULATIVA DELLE DUE AZIONI - AMMISSIBILITA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - PRETERIZIONE DI EREDI - LEGITTIMARIO PRETERMESSO - ESCLUSIONE DALLA COMUNIONE EREDITARIA - DOMANDA DI DIVISIONE - PREVENTIVA AZIONE DI RIDUZIONE - NECESSITA - PROPOSIZIONE CUMULATIVA DELLE DUE AZIONI - AMMISSIBILITA.*
Le Disposizioni testamentarie lesive della legittima non sono nulle ne annullabili. Sino a quando esse non vengano impugnate con l'Azione di riduzione, esse conservano, pertanto, la loro piena efficacia. Di conseguenza, ove il de cuius abbia distribuito, con il testamento alle persone in questo indicate, tutto il suo patrimonio, mediante Disposizioni a titolo universale o particolare, pretermettendo alcuni legittimari, questi non partecipano, de iure, alla comunione per il semplice fatto che si e aperta la successione, giacche il loro diritto sui beni ereditari puo realizzarsi soltanto mediante l'esperimento della Azione di riduzione. Il legittimario, pertanto, non puo chiedere la divisione dei beni lasciati dal de cuius, senza aver prima esercitato l'Azione di riduzione delle Disposizioni testamentarie. Per ragioni di economia processuale e tuttavia consentito, in ipotesi del genere, che le azioni di riduzione e di divisione siano proposte cumulativamente nello stesso processo la seconda in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale. (Conf 1206'62 918'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 735, Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)