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Sez. 2, Sentenza n. 2141 del 24/06/1972 (Rv. 359398 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE - DISPOSIZIONI LESIVE DELLA QUOTA DI RISERVA - NULLITA O ANNULLABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PARTECIPAZIONE DEL LEGITTIMARIO PRETERMESSO ALLA COMUNIONE EREDITARIA PRIMA DELL'ESPERIMENTO DELL'AZIONE DI RIDUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359398-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE - DISPOSIZIONI LESIVE DELLA QUOTA DI RISERVA - NULLITA O ANNULLABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PARTECIPAZIONE DEL LEGITTIMARIO PRETERMESSO ALLA COMUNIONE EREDITARIA PRIMA DELL'ESPERIMENTO DELL'AZIONE DI RIDUZIONE - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni testamentarie lesive della legittima non sono nulle ne annullabili, per cui, sino a quando esse non vengano impugnate con l'Azione di riduzione, conservano la loro piena efficacia. Da cio consegue che, pur quando le Disposizioni testamentarie risultino pretermissive dei diritti del legittimario, questi non partecipa de iure alla comunione ereditaria per il semplice fatto dell'apertura della successione, giacche il diritto del riservatario sui beni ereditari puo realizzarsi e raggiungere un risultato concreto soltanto mediante l'esperimento dell'Azione di riduzione, tanto che non puo chiedere la divisione dei beni relitti, senza prima, o anche contestualmente, esercitare l'Azione di riduzione. (V 2367'70, mass n 348582; 2074'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 734, Cod. Civ. art. 735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)