Sez. 2 - , Ordinanza n. 27644 del 30/10/2018 (Rv. 651187 - 02)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori - Art. 5, comma 4, l. n. 1078 del 1940 - Applicabilità ad ogni forma di comunione e non solo a quella disposta dall'autorità giudiziaria ex art. 5, comma 3, l. n. 1078 del 1940 - Fondamento.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 5, comma 4, della l. n. 1078 del 1940, il quale prevede che chiunque dei coeredi possa richiedere lo scioglimento della comunione, si applica non solo nell'ipotesi di comunione disposta dall'Autorità giudiziaria, ai sensi del comma 3 dell'articolo citato, ma anche qualora, pur in difetto di un provvedimento del giudice, a seguito dell'apertura della successione sia insorta da oltre un anno la comunione incidentale tra i coeredi dell'originario proprietario e la domanda di divisione sia proposta da almeno uno dei comproprietari, non essendo precluso dalla legge lo scioglimento della comunione, ma unicamente il frazionamento del bene.
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 2, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)