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Sez. 3, Sentenza n. 5951 del 25/03/2016 (Rv. 639369 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE | Controversie relative alla successione nella proprietà dei terreni riscattati - Art. 5 della l. 1078 del 1940 - Criteri per la individuazione del subentrante.
Stato
decisa il 2016-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639369-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE

In caso di morte dell'assegnatario di terre di riforma fondiaria, la successione nella proprietà dei terreni riscattati, in difetto di designazione del testatore o di accordo tra i coeredi, risponde, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 1078 del 1940, all'esigenza di assicurare la continuità della conduzione e la concentrazione dei fondi in capo ad un soggetto idoneo ad una efficiente coltivazione, sicché, in tale evenienza, in caso di richiesta di attribuzione da parte di uno solo dei coeredi il giudice può applicare un criterio legale di preferenza collegato alle qualità e condizioni personali del richiedente (art. 5, comma 3, prima parte, della l. n. 1078 cit.), mentre, qualora sia presentata istanza per l'assegnazione del fondo in comunione tra tutti o parte degli eredi, la seconda parte del medesimo comma 3 presuppone una analoga preventiva valutazione dei requisiti e delle condizioni personali dei coeredi, con applicazione della regola di cui alla prima parte ove solo uno di essi presenti la qualità soggettiva di lavoratore manuale della terra e le capacità che lo rendano idoneo al subentro, risultando assenti negli altri, la cui posizione di coeredi esclusi è tutelata, in ogni caso, con il diritto a percepire il controvalore della loro quota sul fondo ex art. 6 della l. n. 1078 del 1940.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)