Sez. 1, Sentenza n. 1268 del 02/02/1993 (Rv. 480623 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Competenza | Continenza di cause - Causa contenuta - Sentenza - Cassazione con rinvio - Causa contenuta - Assegnazione al giudice del rinvio - Definitività.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Competenza
Le questioni pregiudiziali, ivi incluse quelle inerenti alla competenza, che non siano state dedotte o rilevate in sede di legittimità, non possono essere sollevate davanti al giudice di rinvio, né in sede di ulteriore ricorso avverso la sentenza del giudice medesimo, per effetto del giudicato formatosi con la pronuncia di cassazione, che si estende ai presupposti impliciti della relativa decisione. Ne deriva che, in caso di continenza di cause, ove sulla causa contenuta sia intervenuta sentenza della cassazione che ha cassato con rinvio, detta causa risulta definitivamente assegnata al giudice del rinvio, in quanto fa stato tra le parti l'implicita pronuncia resa dalla Corte in ordine ai vari profili della competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)