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Sez. 2, Sentenza n. 3368 del 23/03/1995 (Rv. 491343 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Questioni pregiudiziali costituenti il presupposto della decisione di annullamento - Riproposizione nel giudizio di rinvio o nel successivo giudizio in cassazione - Preclusione.
Stato
decisa il 1995-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491343-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

La sentenza della Corte di Cassazione che fissa in modo vincolante per il giudice di rinvio i criteri in "iudicando" e "in procedendo" che devono informare la decisione della causa implica che devono ritenersi definitivamente decise tutte le questioni pregiudiziali che costituiscono il necessario presupposto della decisione di annullamento, sicché non è consentito rimettere in discussione tali questioni in sede di rinvio e nel successivo giudizio di Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)