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Sez. 3, Sentenza n. 11900 del 08/11/1991 (Rv. 474543 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Prelazione del coltivatore - Requisito della mancata alienazione, nel biennio precedente di fondi rustici con imponibile fondiario superiore a lire mille - Sussistenza - Necessità - Estensione alla prelazione del confinante.
Stato
decisa il 1991-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474543-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

Il requisito della mancata alienazione (nel biennio precedente) di fondi rustici con imponibile fondiario superiore a lire mille, pur essendo previsto espressamente con riferimento alla prelazione del coltivatore, deve intendersi esteso anche alla prelazione del confinante, in considerazione della ratio ispiratrice della prelazione in materia agraria, diretta alla formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e dell'accorpamento dei fondi al fine di migliorare la redditività dei terreni, per cui non sarebbe giustificato favorire nell'acquisto di fondi altrui chi, avendo venduto fondi propri nel biennio precedente, ha mostrato con tale suo comportamento di non avere di mira la coltivazione della terra come alla fonte principale del proprio reddito.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)