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Sez. 3, Sentenza n. 9806 del 19/11/1994 (Rv. 488728 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Mancata alienazione di fondi rustici con imponibile superiore a lire mille nel biennio - Precedente - Requisito estensibile alla prelazione del confinante - Prova - Onere a carico di colui che esercita il diritto di prelazione.
Stato
decisa il 1994-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488728-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Il requisito della mancata alienazione (nel biennio precedente) di fondi rustici con imponibile fondiario superiore a lire mille, pur essendo previsto espressamente con riferimento alla prelazione del coltivatore, deve intendersi esteso anche alla prelazione del confinante, in considerazione della "ratio" ispiratrice della prelazione in materia agraria, diretta alla formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e dell'accorpamento dei fondi al fine di migliorare la redditività dei terreni, per cui non sarebbe giustificato favorire nell'acquisto di fondi altrui chi, avendo venduto fondi propri nel biennio precedente, ha mostrato con tale suo comportamento di non avere di mira la coltivazione della terra come alla fonte principale del proprio reddito. La prova di tale requisito, trattandosi di una condizione dell'azione, deve essere fornita da colui che esercita il diritto di prelazione a nulla rilevando che si tratti di un fatto negativo perché questa circostanza non implica affatto inversione dell'onere della prova ma soltanto che questa sia fornita attraverso la prova dei fatti positivi contrari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)