Sez. 1, Sentenza n. 28669 del 27/12/2013 (Rv. 629697 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI | Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Finanziamento o conferimento in altra società - Predisposizione di idonee cautele - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI
Nel caso di apporto economico da parte di una società in favore di altra, abbia esso la natura di finanziamento ovvero di conferimento, e di successiva perdita delle somme investite, sussiste la responsabilità degli amministratori, i quali non abbiano predisposto le cautele necessarie, corredando le proprie scelte con le verifiche, le indagini e le informazioni preventive normalmente richieste in riferimento alla concreta scelta operata, dal momento che, ove l'apporto si traduca in un finanziamento concesso alla società terza (capitale di debito), l'obbligo della sua restituzione ex art. 1813 cod. civ. implica il rischio della difficoltà di adempiere della mutuataria ovvero della sua insolvenza; se, invece, l'investimento si risolva in un conferimento ai sensi dell'art. 2343 cod. civ. (capitale di rischio), il relativo rimborso non potrebbe nemmeno essere disposto durante la vita della società, ma solo in sede di sua liquidazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato la responsabilità degli amministratori per non avere acquisito idonee garanzie circa la restituzione della somma erogata in favore di una società terza, disattendendo l'argomento per il quale costituiva sufficiente tutela dell'operazione finanziaria intrapresa la titolarità di una partecipazione di maggioranza al capitale della medesima società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2343, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2467, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)