Sez. 3, Sentenza n. 210 del 17/01/1975 (Rv. 373400 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - VINCOLATIVITA - NUOVI MOTIVI - DEDUCIBILITA DALLA PARTE - PRECLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - DIVIETO.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - VINCOLATIVITA - NUOVI MOTIVI - DEDUCIBILITA DALLA PARTE - PRECLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - DIVIETO.*
I motivi dedotti nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza per ragione di territorio - atteso il carattere dispositivo dell'eccezione stessa e per la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ - vincolano l'attivita del giudice a quella della parte deducente, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza non dedotti e la parte, d'altro canto, non puo, nell'ulteriore corso del giudizio, aggiungerne di nuovi rispetto a quelli prospettati in limine litis, ne apportare a questi qualsiasi mutamento. (V 2012/74, mass n 370275).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)