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Sez. L, Sentenza n. 3089 del 09/07/1977 (Rv. 386649 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - CRITERIO NON CONTESTATO - SUCCESSIVA DEDUZIONE O RILEVAZIONE D'UFFICIO DI ULTERIORI MOTIVI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386649-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - CRITERIO NON CONTESTATO - SUCCESSIVA DEDUZIONE O RILEVAZIONE D'UFFICIO DI ULTERIORI MOTIVI - PRECLUSIONE.*

L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata sia in relazione al foro generale previsto dall'art 18 cod proc civ, sia in relazione al forum contractus e al forum destinatae solutionis, di cui all'art 20 cod proc civ, altrimenti la causa rimane radicata presso il giudice adito, in base al criterio non contestato, restando preclusa al giudice e alle parti la rilevabilita di motivi di incompetenza diversi da quelli tempestivamente dedotti a norma del terzo comma dell'art 38 cod proc civ. (Conf 718/76, mass n 379368; (Conf 210/76, mass n 373400).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)