Sez. 3, Sentenza n. 8699 del 17/06/2002 (Rv. 555101 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Stipulazione di un contratto - Presunzione di coincidenza dello stipulante con il "dominus" - Prova contraria - Onere relativo a carico del contraente deducente la rappresentanza - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE
In tema di stipulazione di un contratto, la presunzione di coincidenza dello stipulante con il "dominus" comporta che al contraente che assuma di aver agito in nome e per conto altrui incombe l'onere di fornire la prova di avere, al momento della stipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito, ovvero di aver portato detta circostanza a conoscenza dell'altro contraente mediante comportamenti adeguati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)