Sez. 1, Sentenza n. 10523 del 07/12/1994 (Rv. 489093 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Stipulazione di un contratto - Presunzione dello svolgimento della relativa attività ad opera delle parti per se stesse - Prova contraria - Onere del contraente deducente la rappresentanza.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE
La presunzione che, in sede di stipulazione di un contratto, i soggetti stipulanti agiscano per sè stessi, ove non dichiarino espressamente di agire in nome e per conto di altri (cosiddetta "contemplatio domini"), comporta che, nel caso di successiva contestazione sulla vera identità del "dominus", è il contraente che assume di aver agito in nome e per conto di altri, a dover fornire la prova di avere, al momento della stipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito, e non già l'altro contraente a dover dimostrare che, invece, la "contemplatio domini" sia nella specie mancata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)