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Sez. 2, Sentenza n. 100 del 18/01/1971 Ud. (dep. 25/06/1971) Rv. 118531 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - PRESUPPOSTI E FONDAMENTO DELL'AGGRAVANTE - CONCORSO FORMALE DI REATI - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118531-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - PRESUPPOSTI E FONDAMENTO DELL'AGGRAVANTE - CONCORSO FORMALE DI REATI - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*

Il fondamento e la ragione giustificatrice della circostanza aggravante prevista dall'art 61 n 2 cod pen (nesso teleologico) risiedono nella maggiore pericolosita sociale dimostrata da colui che, pur di attuare il suo intento criminoso, non arretra di fronte alla necessaria o eventuale commissione di un altro reato, per cui presupposto unico e indispensabile dell'aggravante stessa e la consapevolezza da parte del colpevole della pluralita degli eventi intenzionali e della loro coordinazione finalistica. Allorquando sia accertata l'esistenza soggettiva di tale nesso fra i due reati concorrenti deve ritenersi sussistente l'aggravante anzidetta anche se vi e coincidenza cronologica fra i due reati commessi con un'unica Azione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)