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Sez. 1, Sentenza n. 1894 del 15/07/1966 (Rv. 323682 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - NON RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - PROPOSIZIONE DI UN NUOVO RICORSO PRIMA DELLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DI QUELLO VIZIATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323682-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - NON RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - PROPOSIZIONE DI UN NUOVO RICORSO PRIMA DELLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DI QUELLO VIZIATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il diritto di proporre ricorso per Cassazione- compreso quello di proporre istanza per regolamento di Competenza, che e vero e proprio mezzo di impugnazione, al quale sono applicabili le regole sulle impugnazioni in generale - non puo ritenersi consumato fino a quando non sia intervenuta una pronuncia di inammissibilita o di improcedibilita del ricorso, cosicche, in pendenza del termine utile, ove sia mancata la pronuncia predetta, e possibile proporre validamente un nuovo ricorso in sostituzione di quello viziato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)