diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 821 del 03/05/1967 (Rv. 326925 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - NON RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - PROPOSIZIONE DI UN NUOVO RICORSO PRIMA DELLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DI QUELLO VIZIATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326925-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - NON RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - PROPOSIZIONE DI UN NUOVO RICORSO PRIMA DELLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DI QUELLO VIZIATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il diritto di impugnazione in Cassazione non puo ritenersi consumato fino a quando non sia intervenuta una pronuncia di inammissibilita o di improcedibilita del ricorso. Pertanto, in pendenza del termine utile, ove sia mancata tale pronuncia, e possibile proporre validamente un nuovo ricorso, ad integrazione e sostituzione di quello viziato. (Conf. 323682, 1510-64, 2111-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)