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Sez. L, Sentenza n. 12470 del 25/08/2003 (Rv. 566244 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Domanda di costituzione di rendita per infortunio sul lavoro - Accertamento giudiziale di un'inabilità permanente inferiore alla misura indennizzabile - Deduzione in appello di preesistente inabilità ex art. 79 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Ammissibilità - Rapporto con la fattispecie di cui all'art. 80 dello stesso d.P.R. - Differenze.
Stato
decisa il 2003-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566244-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Con riferimento alla domanda di costituzione di rendita per infortunio sul lavoro, mentre non è possibile dedurre per la prima volta in appello l'inabilità derivante da altro infortunio, con la rendita conseguentemente liquidata (disciplinata dall'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965)trattandosi di fatto nuovo precluso ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., può essere dedotta in appello la preesistente inabilità determinata da cause estranee al lavoro, ai sensi dell'art. 79 dello stesso d.P.R., non costituendo fatto distinto dalla complessa attitudine lavorativa preesistente all'infortunio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)