Sez. L, Sentenza n. 28298 del 21/12/2005 (Rv. 586870 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Soggetto titolare di rendita per inabilità - Mancata valutazione di precedenti eventi invalidanti da parte dell'Ente - Domanda giudiziale volta alla costituzione di rendita unica ai sensi dell'art. 80 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Prescrizione - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Ove un soggetto titolare di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale proponga domanda giudiziale volta ad ottenere una rendita unificata che tenga conto di precedenti inabilità policrone inferiori al minimo indennizzabile, non adeguatamente prese in considerazione dall'istituto previdenziale nel riconoscergli la rendita, il termine triennale di prescrizione del diritto al riconoscimento della rendita unica inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, ovvero dal momento della proposizione della domanda amministrativa che ha dato luogo alla rendita.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)