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Sez. 1, Sentenza n. 19723 del 02/10/2015 (Rv. 636671 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - RISOLUZIONE O ANNULLAMENTO - IN GENERE | Istanza di risoluzione presentata dal commissario liquidatore - Difesa tecnica - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636671-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - RISOLUZIONE O ANNULLAMENTO - IN GENERE

Il commissario liquidatore, diversamente da quanto consentito al curatore dall'art. 137, comma 1, l.fall. per il concordato fallimentare, non può, senza il patrocinio di un procuratore legalmente esercente che ne assicuri la difesa tecnica, presentare istanza di risoluzione del concordato di liquidazione previsto dall'art. 215 l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella apportata dal d.lgs. n. 169 del 2007), avuto conto, da un lato, del carattere contenzioso di tale procedimento, sebbene ne sia prevista la trattazione con rito camerale, e, dall'altro, della sua autonomia rispetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in cui si inserisce.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 215 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)