Sez. 2, Sentenza n. 2186 del 26/07/1973 (Rv. 365416 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA D'INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA D'INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE.*
In tema di pensione di invalidita, il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva delle infermita accertate e della loro incidenza sulla capacita di lavoro, posto che non sempre, anzi difficilmente, la riduzione della capacita lavorativa di un assicurato affetto da piu infermita e costituita dalla semplice somma aritmetica delle percentuali d'invalidita derivanti da ciascuna delle infermita stesse. (V 253/73, mass n 362099).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)