Sez. L, Sentenza n. 23 del 08/01/1976 (Rv. 378637 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIMINUZIONE DI CAPACITA - PLURALITA D'INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - CRITERIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIMINUZIONE DI CAPACITA - PLURALITA D'INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - CRITERIO.*
Per determinare la diminuzione della capacita di guadagno deve tenersi conto del quadro patologico invalidante nel suo complesso, per l'effetto delle coesistenti infermita. Occorre cioe procedere ad una valutazione globale unitaria, con esclusione di qualsiasi somma - e quindi di qualsiasi sottrazione - delle percentuali invalidanti determinate da ciascuna infermita, attenendosi a criteri aritmetici, poiche infermita coesistenti e cooperanti non determinano effetti quantitativamente corrispondenti alla somma di quelli ingenerati da ciascuna di esse, ma effetti piu importanti e gravi, ovvero meno importanti e di minima incidenza, secondo che vi siano reciproca esaltazione, risonanze, associate menomazioni funzionali, ovvero effetti del tutto autonomi, scevri di ogni rapporto funzionale tra loro. (V 2186/73, mass n 365416; 1730/73, mass n 364674; (V 1725/73, mass n 364663).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)