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Sez. U, Sentenza n. 19829 del 14/11/2012 (Rv. 624134 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Lettura degli atti di indagine da parte del giudice disciplinare - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624134-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, non occorre procedere a lettura, indicazione o acquisizione degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del procedimento inviato dal P.G. presso la Corte di cassazione alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, poiché tale fascicolo costituisce il corrispondente di quello previsto per il dibattimento penale dall'art. 431 cod. proc. pen., e la lettura, a norma dell'art. 18, comma terzo, lett. b), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, è contemplata come attività non obbligatoria, ma rimessa alla discrezione del giudice. Ne consegue che la mancata acquisizione, lettura o indicazione di risultanze istruttorie contenute nel fascicolo del procedimento non comporta l'inutilizzabilità delle stesse e, quindi, la nullità della decisione che di esse abbia tenuto conto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)