Sez. U, Sentenza n. 11964 del 31/05/2011 (Rv. 617638 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Fascicolo del dibattimento - Formazione - Contraddittorio delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 17 del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 non richiede che il fascicolo del dibattimento si formi in contraddittorio con l'incolpato, limitandosi a stabilire che, una volta compiute le indagini, il P.G. formuli le richieste conclusive ed invii il fascicolo d'ufficio alla sezione disciplinare affinché resti a disposizione dell'incolpato che può prenderne visione ed estrarre copie. Ne consegue l'inapplicabilità degli artt. 415 bis e 431 cod. proc. pen. e l'utilizzabilità in giudizio dei documenti inviati dal Procuratore generale e, in particolare, della relazione ispettiva, ai sensi dell'art. 18, terzo comma del d.lgs. n. 109 del 2006.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)