Sez. 3, Sentenza n. 2958 del 22/05/1979 (Rv. 399277 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - ONERI DEL CREDITORE - SUSSISTENZA DI OSTACOLI GIURIDICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA PRETESA DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE PRINCIPALE - DECADENZA DELLA FIDEIUSSIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (INADEMPIMENTO DOVUTO ALLE MISURE XENOFOBE DEL GOVERNO LIBICO).*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - ONERI DEL CREDITORE - SUSSISTENZA DI OSTACOLI GIURIDICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA PRETESA DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE PRINCIPALE - DECADENZA DELLA FIDEIUSSIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (INADEMPIMENTO DOVUTO ALLE MISURE XENOFOBE DEL GOVERNO LIBICO).*
La decadenza della fideiussione, prevista dall'art 1957 cod civ per il caso in cui il creditore non abbia proposto, e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non puo operare allorche sussiste un ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nei confronti del debitore principale, poiche la impossibilita di esperire qualsiasi Azione nei confronti del debitore principale, quando fosse evidente a priori e giuridicamente insuperabile, non puo in alcun modo addebitarsi a negligenza del creditore e quindi produttivo dell'Estinzione della garanzia. (nella specie le misure xenofobe adottate dal governo libico rendevano impossibile per il debitore principale l'adempimento spontaneo o coatto della propria obbligazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)